Articolo 18 - Termini per la restituzione e sanzioni

Le opere in prestito vanno restituite alla scadenza di cui al precedente art. 15.
Trascorso il termine di cui all’art. 15, il direttore del CBD, su indicazione del responsabile di biblioteca, invierà, con mezzi idonei, all’utente in difetto un sollecito alla restituzione entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione del sollecito medesimo.
Trascorso inutilmente il termine di cui al precedente comma, la mancata restituzione delle opere concesse in prestito o la restituzione dell’opera con danneggiamenti comporterà per l’utente, su richiesta del direttore del CBD, il rimborso a favore dell’Università di una somma pari al valore di mercato dell’opera stessa, nonché l’esclusione dai servizi di biblioteca per un periodo di sei mesi. In caso di recidiva, l’utente sarà definitivamente escluso dai servizi di biblioteca.