Articolo 15 - Durata prestito

 
La durata del prestito è fissata in trenta giorni, fermo restando che lo stesso materiale bibliografico, scaduti i trenta giorni, non potrà essere nuovamente richiesto dallo stesso utente se non dopo un intervallo di sette giorni.
Un'opera acquistata con fondi della ricerca, su richiesta del titolare del progetto di ricerca al direttore del CBD, potrà essere concessa in prestito a un utente per tutta la durata del progetto e delle sue eventuali proroghe, fermo restando che, allo scadere di tale termine, l'opera andrà restituita e sarà soggetta alle regole di cui al precedente comma.